Disposizioni di legge per gli impianti multiservizio in fibra ottica

Gli edifici condominiali di nuova costruzione e quelli sottoposti a profonda ristrutturazione sono a norma solo se dotati di impianti digitali a banda ultralarga in fibra ottica in grado di fornire connessioni e servizi al passo con le evoluzioni tecnologiche.

LEGGE 11 novembre 2014, n. 164 >

Le disposizioni di legge prevedendo l’attuazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche, sottolineando i seguenti punti:

  • Dotazione necessaria dell'etichetta Edificio predisposto alla banda larga per gli edifici nuovi o ristrutturati dopo il 1° gennaio 2022, quale certificazione della conformità dell’impianto alla norma CEI 306-2.
  • L’attestazione di Edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata esclusivamente da tecnici specializzati ai sensi del DM 37/2008, va allegata alla Segnalazione Certificata di Agibilità (art. 24 DPR 380/2001). Senza tale attestazione l’edificio risulta inagibile.
  • Entro 90 giorni dalla presentazione della Segnalazione di Agibilità, il responsabile tecnico ha l’obbligo di trasmettere i dati relativi all’impianto multiservizio al catasto delle infrastrutture (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture -SINFI).
Edificio banda larga

I vantaggi dell’impianto multiservizio FTTH

Queste disposizioni di legge hanno l’obiettivo di assicurare ad ogni condòmino la massima libertà nella fruizione dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo costi sostenibili per l’adeguamento degli impianti alle evoluzioni tecnologiche future, con una serie di vantaggi:

  • Impianto unico per la distribuzione di tutti i servizi
  • Maggior semplicità nella progettazione e nella realizzazione dell’impianto
  • Minori costi per la manutenzione e l’aggiornamento
  • Compatibilità con i servizi futuri
  • Aumento del valore dell’immobile

Responsabilità dell’installatore

responsabilità dell'installatores

Con il Decreto del 17 luglio 2025 il responsabile tecnico dell’impresa installatrice (abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b secondo il decreto 37/2008) deve consultare il progettista edile per l'inserimento nel progetto edilizio dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il permesso a costruire, il responsabile tecnico rilascia l’attestazione di predisposizione alla banda ultra larga, trasmettendo i dati al SINFI entro i termini stabiliti.

L’impianto multiservizio deve essere eseguito sempre, indipendentemente dalla disponibilità delle reti di fibra ottica.

Copertura fibra ottica >

DECRETO 17 luglio 2025, n. 130 >

DECRETO 6 giugno 2001, n. 380 >

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 >

Soluzioni e servizi Fracarro

Fracarro dispone di una gamma completa di soluzioni per la realizzazione di architetture multiservizio in fibra ottica adatte a qualsiasi tipologia di impianto.

Fracarro offre inoltre una serie di importanti servizi per i progettisti e gli installatori:

  • Supporto alla progettazione: studio dell’impianto, fornitura dello schema completo di lista materiali
  • Avviamento e collaudo
  • Giunzione delle fibre ottiche
  • Dichiarazioni di conformità
  • Assistenza telefonica e sul campo

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